Calcola sanzione ridotta e interessi legali del ravvedimento operoso, aggiornato alla riforma D.Lgs. 87/2024 (violazioni dal 1/9/2024). Inserisci imposta, data di scadenza e data di pagamento.
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) permette di regolarizzare spontaneamente l'omesso o tardivo versamento di un tributo pagando una sanzione ridotta più gli interessi legali. La riduzione è tanto maggiore quanto prima si rimedia.
Questo calcolatore è aggiornato alla riforma D.Lgs. 87/2024: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (cioè con scadenza del versamento dal 01/09/2024) la sanzione base scende dal 30% al 25%, ridotta alla metà (12,5%) entro 90 giorni, e la fascia oltre i due anni (1/6) è abrogata. Per le scadenze fino al 31/08/2024 resta il regime precedente. Il regime applicato dipende dalla data di scadenza, non dalla data in cui si paga (deroga espressa al favor rei, art. 5 D.Lgs. 87/2024).
La sanzione dipende dalla fascia temporale di ritardo: dallo 0,0833% al giorno per i primi 14 giorni (sprint, nuovo regime), all'1,25% entro 30 giorni, a 1/9 del 12,5% entro 90 giorni, fino a 1/8 (3,125%) entro il termine di dichiarazione e 1/7 (3,571%) oltre. Gli interessi legali maturano giorno per giorno al tasso annuo fissato dal MEF, che cambia ogni anno: per i ritardi a cavallo di due anni gli interessi sono segmentati applicando a ciascun anno il proprio tasso (5,0% nel 2023, 2,5% nel 2024, 2,0% nel 2025, 1,6% nel 2026). Sanzione e interessi sono arrotondati separatamente a due decimali, come nel versamento tramite modello F24.
Attenzione — approssimazione e perimetro del calcolo: il confine tra le fasce 1/8 e 1/7 è approssimato qui a 365 giorni di ritardo; il termine reale è la scadenza di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, che può cadere mesi prima o dopo — verificatelo per il vostro tributo prima di versare. Questo calcolatore copre solo il ravvedimento spontaneo, cioè prima che la violazione sia contestata: non calcola le riduzioni disponibili dopo un PVC o uno schema d'atto (fasce 1/6, 1/5, 1/4 per le violazioni dal 01/09/2024), il cumulo giuridico su più violazioni (art. 13 c. 2-bis), né la disciplina della dichiarazione omessa regolarizzata oltre 90 giorni (art. 13 c. 2-ter). Per questi casi rivolgetevi a un commercialista.
| Scenario | Risultato atteso |
|---|---|
| Nuovo regime: imposta 1.000 €, 10gg (sprint) → regime | Regime sanzioni: Nuovo regime (D.Lgs. 87/2024) |
| Nuovo regime: imposta 1.000 €, 10gg (sprint) → sanzione | Sanzione ridotta: 8,33 € |
| Nuovo regime: imposta 1.000 €, 10gg → totale | Totale da versare: 1009,01 € |
| Nuovo regime: imposta 1.000 €, 20gg (breve) → sanzione | Sanzione ridotta: 12,50 € |
| Nuovo regime: imposta 1.000 €, 60gg (intermedio) → sanzione | Sanzione ridotta: 13,89 € |
| Nuovo regime: imposta 1.000 €, 200gg (lungo) → sanzione | Sanzione ridotta: 31,25 € |
| Nuovo regime: imposta 1.000 €, 200gg → interessi cross-year | Interessi legali: 12,41 € |
| Nuovo regime: imposta 1.000 €, 200gg → totale | Totale da versare: 1043,66 € |
| Cross-year: scad 16/12/2024 → pag 20/01/2025 (35gg) → interessi | Interessi legali: 2,12 € |
| Cross-year: scad 16/12/2024 → pag 20/01/2025 → totale | Totale da versare: 1016,01 € |
| Regime precedente: imposta 1.000 €, scad 30/08/2024, 20gg → regime | Regime sanzioni: Regime precedente (ante 01/09/2024) |
| Regime precedente: imposta 1.000 €, scad 30/08/2024, 20gg → sanzione (1,5%) | Sanzione ridotta: 15,00 € |
| Regime precedente: imposta 1.000 €, scad 30/08/2024, 20gg → totale | Totale da versare: 1016,37 € |
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